Art. 5.

      1. Al capo V del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prima dell'articolo 32 è inserito il seguente:

      «Art. 31-bis. - (Sostegno ai genitori). - 1. - Ai genitori che, a seguito della nascita

 

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di un figlio, desiderino diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla sua cura o che siano privi di occupazione, è riconosciuto un contributo alla genitorialità.
      2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai genitori di figli nati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i genitori risultanti lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con lavoro autonomo, senza impiego o studenti.
      4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per una durata massima di quattordici mesi. Tale termine può essere ripartito tra i genitori con il limite massimo di dodici mesi per uno dei due genitori, e i due mesi restanti costituiscono un'opzione riservata al genitore che non ne ha usufruito.
      5. Il contributo è pari ai due terzi dell'importo dell'ultimo stipendio del genitore che sospende l'attività lavorativa o professionale, fino ad un importo massimo di 1.600 euro.
      6. Nel caso in cui il genitore sia privo di occupazione o sia studente è comunque assicurato un contributo pari a 800 euro.
      7. Il contributo non spetta se il genitore lavoratore o lavoratrice ha optato per il congedo facoltativo parentale di cui all'articolo 32.
      8. Nel caso di genitori con più figli il contributo è aumentato del 10 per cento, fermo restando che il suo ammontare non può essere inferiore a 80 euro al mese.
      9. Ai fini del trattamento previdenziale si applica quanto previsto dall'articolo 34».